Statuto


Statuto approvato in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 19 dicembre 2023

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Art.1
Denominazione e sede sociale

1. L'Associazione denominata “COMUFFICIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE PRODUTTRICI, IMPORTATRICI E DISTRIBUTRICI DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’I.C.T.” in breve “COMUFFICIO”, con sede sociale in Milano, e' retta dalle norme del presente Statuto.
2. Essa aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico di comportamento, i Regolamenti associativi, nonché i deliberati degli Organi confederali, in quanto compatibili con il proprio Statuto, Codice Etico e Regolamenti associativi.
3. Essa si impegna ad accettare, in quanto compatibili con il proprio Statuto, Codice Etico e Regolamenti associativi, le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale.
4. Essa si impegna inoltre al pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
5. Essa si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
6. Essa prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono marchi registrati di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale e che le ipotesi sanzionatorie nei casi di trasgressione sono regolate dallo Statuto Confederale.
7. Essa si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, dell’uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

Art.2
Identità e ambiti di rappresentanza

1. L'Associazione è libera, volontaria, non ha fine di lucro, e' apolitica e aconfessionale.
2. Essa è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art.3
Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4
Scopo e oggetto sociale, principi e valori ispiratori

1. Scopo dell’associazione è infondere a tutte le aziende produttrici, importatrici e distributrici di prodotti e servizi per l’I.C.T. (Information Communication Technology) e di sistemi di pesatura una organica unita’ che consenta la piu’ efficace difesa degli interessi collettivi ed individuali, incentivando la ricerca, perseguendo il miglioramento della formazione tecnico-professionale degli addetti, nonché della distribuzione nell’interesse dell’utente finale.

2. A tal fine l’Associazione potrà compiere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dello scopo sociale e, in particolare:
a) rappresentare gli interessi complessivi degli operatori associati, coordinando le attivita’ ed i servizi utili per il loro sviluppo, e promuovendo la collaborazione e la solidarieta’ tra i Soci;
b) prestare agli associati consulenza in campo legale, fiscale e sindacale in questioni inerenti il commercio dei prodotti e servizi per l’ufficio, l’informatica e la telematica;
c) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all’andamento commerciale ed economico del settore e provvedere all’informazione ed alla consulenza degli associati;
d) assicurare un adeguato contributo di documentazione e di proposte verso istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali anche ai fini dell’elaborazione di norme di legge che possano direttamente o indirettamente influire sull’attivita’ del settore;
e) fornire criteri ed indicazioni di massima circa le condizioni generali di vendita, le clausole contrattuali ed i valori medi delle tariffe per i servizi di assistenza;
f) rappresentare gli operatori associati nella stipulazione di contratti integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico;
g) curare la pubblicazione di notiziari, riviste e monografie trattanti argomenti e problemi di interesse generale della categoria;
h) provvedere alla designazione di rappresentanti o delegati presso consorzi, enti, organi e commissioni ogni qualvolta cio’ sia richiesto o sia ritenuto opportuno;
i) assumere iniziative intese a promuovere e incentivare la formazione professionale ed il progresso tecnico-commerciale degli operatori e degli addetti al settore;
j) tutelare gli interessi dell’utente finale di prodotti e servizi per l’ufficio, l’informatica e la telematica e la professionalita’ e la correttezza degli operatori associati;
k) promuovere, anche attraverso la costituzione di Enti od Organismi di natura commerciale o non commerciale, lo sviluppo economico della categoria e degli operatori associati.
l) tutelare e rappresentare a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, rappresentando la Confederazione per quanto di propria competenza. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “COMUFFICIO” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
m) favorire, d’intesa con le gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento delle proprie articolazioni organizzative;
n) partecipare alla contrattazione collettiva categoriale, negoziata e firmata congiuntamente a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e stipulare contratti ed accordi sindacali nazionali integrativi, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con la Confederazione;
o) designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
p) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

3. L’Associazione potrà svolgere la propria attività sul territorio italiano e all’estero. Essa puo’ aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in sincronia con i propri scopi sociali ed in armonia con gli indirizzi generali di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”

4. L’Associazione informa il proprio Statuto ai seguenti principi e valori ispiratori:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio - Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
i) l'eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
j) l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art.5
Degli Associati

1. L’Associazione è composta di soci effettivi e soci onorari.
2. Possono essere soci effettivi:
a) le imprese artigiane, commerciali o industriali e di servizi, siano esse persone fisiche o giuridiche, che esercitano professionalmente la distribuzione all’ingrosso e/o al dettaglio di prodotti per l’ufficio, l’informatica e la telematica ed in genere le imprese che operano nel settore dell’I.C.T. (Information Communication Technology) e dei sistemi di pesatura.
b) i Gruppi e/o le Associazioni territoriali di categoria secondo le modalita’ stabilite dall’Assemblea o, su delega della stessa, dal Consiglio Direttivo.
c) le Direzioni Commerciali e filiali e gli institori o simili, appartenenti ad imprese gia’ aderenti all’Associazione, i quali siano iscritti nell’elenco previsto dalle norme vigenti.
Allo scopo di conservare lo spirito storico dell’associazione, possono aderire in qualita’ di associati onorari, le persone fisiche già titolari di imprese individuali o rappresentanti di imprese associate, decadute dalla qualità di associato per cessazione di attività.
Tutti gli associati, siano essi persone giuridiche, società di persone o persone fisiche maggiorenni, hanno pieno diritto di voto in assemblea secondo quanto disposto dagli articoli 14 e seguenti; ognuno di essi ha a disposizione un singolo voto ai sensi dell'art. 2538 co.2 Codice Civile.
Gli associati, distinti in effettivi ed onorari, sono identificati da un apposito elenco tenuto agli atti dell’Associazione; in esso dovrà essere annotata anche la perdita della qualità di associato. L’Associazione fornisce alla Confcommercio l’aggiornamento costante dei propri associati.

Art.6
Ammissione degli associati

1. Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto alla Commissione Ammissione Associati.
2. Il richiedente, per divenire associato effettivo, deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l’esercizio della propria attivita’ ed essere in possesso delle risorse tecnico-commerciali necessarie.
3. Non possono essere ammessi in qualità di associati i minori, gli interdetti, gli inabilitati, coloro che siano stati dichiarati falliti o che abbiano riportato condanna penale definitiva per reato non colposo.
4. E’ esclusa la possibilità di acquisire la qualità di associato a tempo determinato e, conseguentemente, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. La qualità di associato si acquisisce con l’accettazione della domanda ed il pagamento della quota associativa, determinata dall’Associazione nella misura e con le modalita’ stabilite dagli Organi competenti.
6. Sulla domanda di ammissione delibera, previo parere della Commissione Ammissione Associati, la Giunta Esecutiva, la quale dà immediata comunicazione della propria decisione al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con fax o con posta elettronica (e-mail) ordinaria o certificata (PEC).

Art.7
Commissione Ammissione Associati

1. La Commissione Ammissione Associati è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dal Consiglio Direttivo che li individua fra gli Associati; essi durano in quanto il Consiglio Direttivo che li ha nominati.
2. I componenti della Commissione eleggono nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.
3. La Commissione esamina le domande di ammissione di ogni associato e, dopo l'acquisizione e l'esame di tutte le informazioni ritenute necessarie o utili per valutarle, formula un parere non vincolante che trasmette alla Giunta Esecutiva per le determinazioni di sua competenza.
4. Anche l’ammissione dell’associato onorario è sottoposta a valutazione della Commissione di cui al presente articolo.

Art.8
Perdita della qualità di associato

1. La perdita della qualità di associato consegue a:
a. decesso della persona fisica o estinzione della società;
b. recesso da esercitare secondo le modalità previste dall’art.9 dello Statuto;
c. decadenza;
d. esclusione;

2. La decadenza e’ dichiarata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, e si verifica allorche':
a. l’associato venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’art.6, terzo comma;
b. si verifichi l’impossibilità sopravvenuta dell’associato a continuare nella collaborazione dell’Associazione;
c. vengano meno i presupposti indispensabili per l’appartenenza all’Associazione;
d. l’associato perda i requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione all’Associazione.

3. L'esclusione e’ deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, previa contestazione degli addebiti dell’associato, in tutti i casi di grave inadempimento dell’associato conseguente a comportamenti contrari a qualsiasi dovere su di esso incombente in base allo Statuto, ai regolamenti, alle deliberazioni, nonché alla sua appartenenza all’Associazione; conseguentemente si darà corso all’esclusione allorchè si verifichino esemplificativamente le seguenti situazioni:
e. mancata corresponsione della quota associativa o di qualunque altra contribuzione disposta dallo Statuto o deliberata dagli organi competenti;
f. grave e palese contrasto del comportamento dell’associato con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confcommercio o dai competenti organi dell’Associazione;
g. violazione grave delle norme del presente Statuto;
h. comportamento contrario al dovere di collaborazione con gli altri associati e con gli organi dell’associazione per il raggiungimento delle finalità associative;
i. azioni contrastanti con gli interessi dell’associazione;
j. contestazione per almeno due volte dell’inosservanza dello Statuto;
k. partecipazione ad organismi le cui finalita’ siano contrapposte a quelle dell’associazione;
l. indegnità a permanere nell’Associazione.

4. Le deliberazioni del Consiglio direttivo concernenti la decadenza o l’esclusione dell’associato devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti e sono notificate agli interessati con la motivazione del singolo provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con fax o con posta elettronica (e-mail) ordinaria o certificata (PEC) con avviso di ricevuta; esse hanno effetto dalla data di delibera.

5. Per gli Associati di cui all’art. secondo comma, lettera c) il venir meno della qualifica di institore o di rappresentante di Direzione Commerciale o di Filiale comporto l’automatica perdita della qualità di Associato e il subentro immediato in loro vece del nuovo preposto o rappresentante.

Art.9
Diritti ed obblighi dell’associato

1. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a “COMUFFICIO” o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti associativi e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento a quelle del Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
2. Ciascun operatore che entra a far parte di “COMUFFICIO”, attraverso l’adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
3. GIi associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso l’Associazione, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
4. Il Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero il Direttore Generale, puo’ agire giudizialmente nei confronti degli associati morosi.
5. Gli associati possono esercitare i loro diritti, compreso l’esercizio del voto in assemblea come disciplinato dagli articoli 14 e seguenti, solo se in regola con il versamento della quota associativa; essi sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente all’Associazione ogni cambiamento di ragione sociale, sede o residenza o la sostituzione di rappresentanti o delegati.
6. All’atto dell’ammissione gli associati si intendono vincolati all’Associazione a tempo indeterminato.
7. Il recesso puo’ essere esercitato unicamente mediante comunicazione scritta, da inoltrare per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telefax o con posta elettronica (e-mail) ) ordinaria o certificata (PEC) con avviso di ricevuta all’Associazione.
8. Il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se comunicato sei mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
9. Nei casi di decadenza od esclusione resta fermo l’obbligo per l’associato di corrispondere l’intera quota associativa relativa all’anno sociale in corso.
10. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art.10
Principi di adesione degli Associati

1. Come per gli altri livelli del sistema confederale, “COMUFFICIO” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a “COMUFFICIO” o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta l’accettazione dei suddetti principi di adesione da parte dell’operatore associato.

Art.11
Quote associative

1. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di “COMUFFICIO” ed la relativa quota associativa è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della quota associativa è altresì non rivalutabile.
2. Le quote associative sono stabilite, nella misura e nelle modalita’ di versamento, dal Consiglio Direttivo ed hanno la validità prevista dall’art.9 dello Statuto.
3. Esse costituiscono il libero apporto degli associati al sostentamento dell'Associazione e possono essere differenziate negli importi in relazione ai diversi livelli del sistema associativo.
4. Le quote associative afferiscono all’attività istituzionale di COMUFFICIO e la sostengono: esse devono essere corrisposte ai sensi degli artt.6 e 9 del presente Statuto.
5. Il mancato versamento delle quote associative è sanzionato ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Statuto; la perdita della qualifica di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul Patrimonio dell’Associazione.

Art.12
Patrimonio (Fondo Comune) dell'Associazione

1. Il Patrimonio (Fondo Comune) dell'Associazione e' costituito da:
a) contributi annuali (quote associative) a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
a-bis) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
a-ter) apposito “Contributo di adesione contrattuale” ed altri similari contributi ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’art. 4, lettera a-bis), non espressamente destinati alle Associazioni Territoriali aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” a norma dell’art. 12 comma 7 dello Statuto Confederale;
b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell’Associazione Nazionale e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa Associazione Nazionale;
f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi dell’Associazione;
g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
h) ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto dello Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.

2.E' fatto tassativo divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3.COMUFFICIO accetta le norme previste dall’art.12 comma 7 dello Statuto Confederale, in ordine alla possibilità di riconoscere alle Associazioni Territoriali aderenti a “Confcommercio Imprese per l’Italia” i contributi di adesione contrattuale ed altri similari contributi previsti dai CCNL eventualmente sottoscritti.

4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art.13
Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea generale degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- La Giunta Esecutiva, il Direttore Generale ed il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.
2. Gli Organi dell’Associazione rimangono in carica per quattro anni.
3. Non puo’ assumere cariche o far parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri, e se gia’ eletto ne decade, chi abbia violato le norme statutarie dell’Associazione o che non sia in regola con il pagamento delle quote associative.
4. Possono inoltre essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale.
I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.
5. Le cariche di Presidente, di membro di Giunta, di Direttore Generale e di Segretario sono incompatibili con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici. Tali cariche sono inoltre incompatibili con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale.
6. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 3, 4 e 5 in capo ai componenti degli Organi dell’Associazione comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza o di nomina alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La delibera di decadenza è comunicata per iscritto al componente decaduto dell’Organo associativo entro 15 giorni dalla sua adozione.
7. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera summenzionata, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri dell’Associazione. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
8. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all’Associazione.

Art.14
Assemblea generale degli associati.

1. L'Assemblea e' la riunione in forma collegiale di tutti gli associati, effettivi ed onorari e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.
2. Essa rappresenta l'universalita' degli associati ed e' sovrana nelle deliberazioni riguardanti l'attivita' sociale di sua competenza ad essa sottoposte.
3. Hanno diritto di intervento all’Assemblea e di voto gli associati, purchè non decaduti, receduti o esclusi, in regola con il versamento della quota associativa relativa all’esercizio di riferimento del bilancio consuntivo in approvazione nell’Assemblea medesima.
4. Ogni socio e' portatore di voto singolo a norma dell'art.5, quarto comma.

Art.15
Materie demandate all'Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea ordinaria:
a) Esamina ed approva il Bilancio annuale preventivo ed il Bilancio annuale consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno;
b) Nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
c) Esamina e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza o in merito a singoli fatti di gestione sottoposti alla sua deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto associativo e sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle modalità della liquidazione.
4. All’atto del rinnovo degli Organi, l’Associazione si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio approvato prima della scadenza degli Organi stessi, effettuata da un soggetto terzo iscritto nel registro dei Revisori legali.

Art.16
Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno, presso la sede sociale od anche altrove purche' in Italia.
2. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (o, in sua mancanza, assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età), il quale vi provvede senza ritardo anche qualora ne sia richiesto per iscritto da almeno un terzo degli associati.
3. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell’eventuale seconda convocazione; esso deve essere inviato agli associati ed al Collegio dei Revisori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telegramma o con telefax o con posta elettronica (e-mail) ordinaria o certificata (PEC) con avviso di ricevuta, spediti almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, mentre nei casi di urgenza il preavviso puo’ essere ridotto a non meno di 5 giorni. L'assemblea può svolgersi mediante strumenti di telecomunicazione.
4. Nella riunione annuale l'Assemblea viene relazionata dal Consiglio Direttivo.
5. Gli associati possono farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in formato elettronico, e i documenti relativi devono essere conservati dall’Associazione.
6. Lo stesso associato non puo’ rappresentare in Assemblea piu’ di cinque associati.
7. L’Assemblea e’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.
8. Il Presidente dell’Assemblea dispone la verifica del diritto di voto in Assemblea e della regolarità delle deleghe, anche rilasciate in formato elettronico come previsto da specifico Regolamento associativo.
9. Il Presidente conduce e modera il dibattito.
10.Il Segretario redige il verbale dell’Assemblea facendovi constare le deliberazioni assunte.
11.Le deliberazioni dell’Assemblea ed il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio sociale vengono portati a conoscenza degli associati mediante affissione in apposita bacheca posta all’interno della sede di Comufficio.

Art.17
Costituzioni e Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, compresa quella convocata per modificare lo Statuto, è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
2. Le delibere relative alle modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti votanti che rappresentino almeno un ventesimo degli associati iscritti aventi diritto di voto.
3. Le delibere relative allo scioglimento dell’Associazione sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
4. Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza di almeno i due terzi dei presenti votanti che rappresentino almeno un ventesimo degli associati iscritti aventi diritto di voto. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
5. In ogni altro caso le delibere dell’Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti votanti.
6. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se composto in tutto o in parte da Associati, devono astenersi dalla votazione relativa al Bilancio consuntivo dell’associazione.
7. Le modalità di voto sono fissate dal Presidente dell’Assemblea, salvo che la stessa assemblea non disponga diversamente su richiesta di almeno un decimo dei presenti aventi diritto al voto.
8. Il voto puo’ essere espresso per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto; la votazione per scrutinio segreto deve essere sempre utilizzata per l’elezione delle cariche associative, ai sensi del vigente Regolamento per le procedure di elezione.

Art.18
Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo e' demandata la gestione dell'Associazione con delega completa a deliberare tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelle di competenza esclusiva di altri organi dell’Associazione.
2. Il Consiglio direttivo dell'Associazione e' composto da 19 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra gli associati, od i loro delegati, regolarmente iscritti, nonché da ulteriori membri fino ad un massimo di sei che il Consiglio Direttivo, qualora abbisogni dell’apporto di specifiche capacità e competenze per il perseguimento dei propri scopi, potrà cooptare anche fra non associati con deliberazione motivata assunta a maggioranza assoluta.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.
4. Decadono dalla carica i consiglieri che per almeno due volte consecutive sono assenti, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.
5. Le dimissioni di un consigliere dovranno pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo.
6. Al Consigliere o ai Consiglieri di nomina elettiva dimissionari o dichiarati decaduti o che comunque per qualunque motivo vengano a cessare dalla carica nel corso del mandato, subentreranno per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo il primo o i primi non eletti dall'ultima Assemblea seguendo l’ordine dei voti conseguiti.
7. Qualora manchi il primo o i primi dei non eletti, ai Consiglieri dimissionari, dichiarati decaduti o comunque cessati ne subentreranno altri nominati per cooptazione dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, i quali resteranno in carica sino alla successiva Assemblea, che provvederà alla loro sostituzione o conferma.
8. Alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari, dichiarati decaduti o comunque cessati, nominati per cooptazione ai sensi della seconda parte del secondo comma del presente articolo si provvede, qualora sia necessario, con le medesime modalità indicate nella norma richiamata.
9. I nuovi membri rimarranno in carica fino al termine del quadriennio in corso.
10.In ogni caso, qualora la maggioranza dei consiglieri in carica venga meno per decadenza, dimissioni o qualunque altro motivo, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ma rimarrà in carica fino al momento della sua ricostituzione e il Presidente del Consiglio Direttivo procederà entro cinque giorni alla spedizione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale degli Associati la quale eleggerà i nuovi membri del Consiglio Direttivo che resteranno in carica per la durata prevista dall’art.18, terzo comma.
11.I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Presidente.
12.Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, potrà assegnare:
- al Presidente del Consiglio Direttivo, ai membri di Giunta, al Direttore Generale o al Segretario dei gettoni di presenza in denaro ovvero degli emolumenti annuali per l’espletamento della loro carica;
- al Presidente del Collegio dei Revisori il rimborso delle spese documentate ovvero dei gettoni di presenza in denaro per l’espletamento della loro carica.

Art.19
Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede sociale od altrove purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente (o, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento il Consigliere più anziano di età) lo ritiene necessario o quando richiesto da almeno 5 consiglieri.
2. L’avviso di convocazione contenente l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione deve essere inviato ai consiglieri mediante lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail spedita almeno 8 giorni prima del giorno della riunione.
3. In caso di urgenza l’avviso di convocazione potrà essere inviato ai consiglieri a mezzo telegramma, telefax o e-mail spedita almeno 5 giorni prima del giorno della riunione.
4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità dei voti quello espresso dal Presidente del Consiglio Direttivo avrà valore doppio.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età. I verbali delle riunioni devono constare per iscritto.
6. Il Consiglio direttivo deve comunque riunirsi almeno una volta all'anno, prima della data fissata per l'assemblea annuale degli Associati per esaminare i rendiconti annuali dell'Associazione (bilancio consuntivo e bilancio preventivo).
7. Le adunanze del Consiglio possono anche tenersi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale di riunione.

Art.20
Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:
a) Ha i piu’ ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con finalita’ di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l’attuazione ed il conseguimento delle finalita’ associative;
b) Elegge nel proprio ambito il Presidente del Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva. Il Presidente e quattro membri del Consiglio Direttivo compongono la Giunta Esecutiva.
Il Consiglio Direttivo nomina o revoca il Direttore Generale e il Segretario ai sensi dell’art.22, co.5 dello Statuto associativo;
c) Imposta e coordina l’azione a breve ed a lungo termine dell’Associazione e delibera sulle attivita’ specifiche della stessa Associazione in linea con gli scopi statutari di cui all’art.4;
d) Esamina il Bilancio annuale preventivo ed il Bilancio annuale consuntivo, predisposti dalla Giunta, da sottoporre all’Assemblea;
e) Determina la misura delle quote associative e dei contributi di cui all’art.12 del presente Statuto; tale delibera deve essere adottata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della nuova misura delle quote associative e/o dei contributi;
f) Delibera sull’accettazione di contributi straordinari e di benefici e provvede a quanto altro necessario per la tutela del patrimonio associativo.
g) Nomina i membri della Commissione Ammissione Associati, nonché quelli dell’eventuale Commissione per le trattative inerenti al contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Nell’espletamento delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo puo’ avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti anche estranei all’Associazione, per i quali il Consiglio puo’ stabilire e revocare incarichi, attribuzioni e compensi. La scelta di consulenti ed esperti puo’ anche essere delegata al Presidente.
3. Il Consiglio puo’ anche avvalersi della collaborazione di Comitati di studio e/o di lavoro costituiti a norma del presente Statuto.
4. La sede sociale potra' essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.
5.Il Consiglio puo’ istituire o sopprimere sedi secondarie e uffici periferici dell’Associazione o Delegazioni territoriali, aventi come scopo quello di rappresentare l’Associazione medesima ed agire nell’ambito delle attivita’ e degli scopi di cui al presente Statuto.

Art.21
Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente è nominato in seno al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e la durata della sua carica è uguale a quella del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni.
2. Il Presidente che ha ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica.
3. Il Presidente ha, così come il Direttore Generale (se nominato), la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in Giudizio ed i relativi poteri di firma degli atti dell'Associazione stessa.
4. Il Presidente, oltre alle attribuzioni stabilite in altri articoli del presente Statuto, provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cui è vincolato.
5. Il Presidente presiede la Giunta esecutiva, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli associati e ne dirige la discussione, ne determina le modalita’ di votazione e firma, unitamente al Segretario, i relativi verbali. Il Presidente, attenendosi ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio Direttivo la nomina ovvero la revoca del Direttore Generale.
6. In caso di mancanza, assenza o impedimento, le mansioni del Presidente vengono svolte dal Consigliere più anziano di età.
7. Abrogato

Art.22
Giunta Esecutiva, Direttore Generale e Segretario

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da quattro Consiglieri nominati al suo interno dal Consiglio Direttivo; durante le sue riunioni presenzia anche il Direttore Generale o il Segretario, qualora nominati, in qualità di segretario verbalizzante.
2. La Giunta e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed e’ convocata dallo stesso ogni volta che lo ritenga necessario o tutte le volte che lo richiedano almeno due dei suoi cinque componenti.
3. La Giunta Esecutiva:
- Cura il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
- Predispone annualmente la relazione sull’attivita’ svolta, il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo che saranno sottoposti all’esame del Consiglio Direttivo e, successivamente, all’Assemblea degli associati per l’approvazione;
- Decide sull’ammissione degli associati ai sensi dell’art.6 dello Statuto.
- Provvede alla designazione di rappresentanti dell’Associazione presso enti, commissioni, convegni ed altro, ricorrendo anche ad estranei all’Associazione purche’ di riconosciuta capacita’ e competenza.
- Autorizza, con parere vincolante, la presentazione al Consiglio Direttivo dei progetti operativi predisposti dai propri membri, per la relativa approvazione.
4. I quattro Consiglieri membri di Giunta coordinano e presiedono ciascuno l’attività di altrettanti Comitati di lavoro, istituiti ai sensi dell’art.26 del presente Statuto. La Giunta ne fissa gli obiettivi, i piani di spesa e le finalità d’azione in merito agli ambiti di responsabilità organizzativa ad essi delegati e da essi ne viene periodicamente relazionata. La Giunta informa, alla prima convocazione, il Consiglio Direttivo delle proprie deliberazioni.
5. Il Direttore Generale ed il Segretario sono nominati o revocati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e secondo i criteri indicati dalla Confederazione Confcommercio. Il Direttore Generale ha la responsabilità della segreteria degli Organi.
6. Il Direttore Generale, qualora nominato, ha la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in Giudizio ed i relativi poteri di firma degli atti dell'Associazione stessa.
7. Egli promuove e coordina l’attivita’ sociale e, informandone la Giunta, adotta le piu’ opportune decisioni in merito all’organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale dipendente e dei collaboratori.
8. Abrogato.
9. Il Segretario, qualora nominato, predispone e firma, unitamente al Presidente, i verbali delle riunioni assembleari, di Consiglio Direttivo e di Giunta Esecutiva.
10.Il Segretario affianca la Giunta Esecutiva, ovvero il Direttore generale se nominato, nell’organizzazione dell’ordinaria attività gestionale dell’Associazione.
11.Le cariche di Direttore Generale e di Segretario possono sommarsi ed essere pertanto ricoperte anche da un’unica persona.
12.Le cariche di Direttore Generale e di Segretario sono assoggettate alle incompatibilità di cui all’art.13 del Presente Statuto. Esse sono inoltre incompatibili con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolte continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio o con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve le società controllate o partecipate dall’Associazione e le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art.23
Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori e’ composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra i non soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Il Presidente deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.
3. Se nel corso del mandato, per dimissioni o per altri motivi, dovessero venire a mancare uno o piu' revisori, subentreranno i supplenti.
4. Il Collegio adempie alle funzioni di verifica del Bilancio consuntivo e predispone una relazione annuale, da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, quale allegato al bilancio stesso.
5. Il Presidente dispone un incontro annuale, prima della data fissata per l’Assemblea di approvazione del Bilancio consuntivo, in cui il Collegio procedera’ alla verifica del Bilancio ed alla stesura della relazione.
6. Il Collegio puo’ essere invitato dal Presidente dell’Associazione ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
7. La carica di revisore e’ incompatibile con qualsiasi altra carica dell’Associazione.

Art.24 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri e’ costuito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea anche tra non soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Se nel corso del mandato, per dimissioni o per altri motivi, dovessero venire a mancare uno o piu' probiviri, subentreranno i supplenti.
3. I Probiviri, alla loro prima riunione, eleggono tra di loro un Presidente che rappresenta il Collegio e ne coordina l’attivita’.
4. Il Collegio dei Probiviri deve derimere, in qualita’ di amichevole compositore, le controversie di cui all’art.13 comma 7 ed all’ art.25 del presente Statuto.
5. Il Collegio dei Probiviri rilascia inoltre i pareri non vincolanti di cui all’art.8 del presente Statuto.
6. La carica di probiviro e’ incompatibile con qualsiasi altra carica dell’Associazione e anche con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale.

Art.25
Controversie

1. Ogni controversia tra gli associati o tra di essi e l'Associazione e' sottoposta al giudizio del Collegio dei Probiviri.
2. Esso giudica, entro tre mesi dalla sua attivazione, con arbitrato irrituale e con decisione ex aequo et bono inappellabile all’interno degli Organi associativi.

Art.26
Comitati di lavoro

1. Per lo studio e l’approfondimento di tematiche particolari o di iniziative da prendersi, il Consiglio Direttivo ovvero la Giunta Esecutiva, possono costituire specifici Comitati di studio o di lavoro formati da esperti di provata competenza, attinti anche al di fuori delle imprese associate.
2. Tali comitati possono avere carattere temporaneo ovvero permanente.
3. Dell’attivita’ dei Comitati devono essere costantemente informati sia il Consiglio Direttivo che la Giunta ai quali, nell’ambito delle rispettive competenze, resta riservata ogni determinazione operativa.
4. I Comitati decadono con la scadenza del Consiglio Direttivo.

Art.27
Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentun dicembre di ogni anno.

Art.28
Bilancio annuale

1. L'Associazione deve redigere ed approvare annualmente un Bilancio consuntivo ed un Bilancio preventivo secondo le disposizioni del presente Statuto. I documenti, debitamente sottoscritti, devono essere inoltrati a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dalla relazione del Consiglio Direttivo e da una dichiarazione del Direttore Generale (ovvero del Segretario) attestante la conformità del Bilancio stesso alle scritture contabili.
In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, COMUFFICIO si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dall’Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art.29
Scioglimento

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati stabilira' le modalita' della liquidazione e la nomina di uno o piu' liquidatori determinandone altresi' i relativi poteri.

Art.30
Devoluzione del patrimonio

1. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L.23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.31
Disposizioni finali

1. Il presente Statuto sostituisce e annulla ogni altro precedente nonche' ogni altra norma regolamentare dell'associazione che risulti in contrasto con esso.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dello Statuto della Confcommercio, in quanto compatibili, nonche’ le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia associativa.